1. Al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Affidamento a comunità di lavoro e recupero sociale) - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera quattro anni, il condannato, previo suo consenso, può essere affidato ad una comunità di lavoro e recupero sociale fuori dell'istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
2. Il provvedimento è adottato tenendo conto delle condizioni sociali in cui è maturata l'attività delittuosa, della natura del reato e dei risultati della osservazione della personalità. L'osservazione deve essere condotta collegialmente per almeno un mese in istituto.
3. L'affidamento può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
4. Sull'istanza di affidamento, che può essere proposta in qualunque momento anche dal condannato medesimo, è competente il magistrato di sorveglianza in relazione al luogo dell'esecuzione, che decide entro quarantacinque giorni.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con la comunità di lavoro e recupero sociale, agli obblighi di lavoro, ai luoghi in cui esso si esercita, alla dimora,
1. Il Ministro della giustizia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con uno o più decreti, all'individuazione e all'accreditamento, su basi territoriali, delle strutture destinate alle finalità di cui all'articolo 46-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, ovvero all'accreditamento di comunità di lavoro e recupero sociale.
2. Le comunità di lavoro e recupero sociale accreditate ai sensi del comma 1 devono tendere per quanto possibile all'autosufficienza economica e possono impiegare soggetti che hanno estinto la pena nel proprio ambito. Con i medesimi decreti di cui al citato comma 1 si provvede alla concessione di contributi per la realizzazione di sedi e di strutture finalizzati al conseguimento delle finalità della presente legge, nonché alla definizione delle procedure per la concessione di immobili e di strutture appartenenti allo Stato ed agli enti territoriali.